In caso di cambio di destinazione d’uso di un immobile realizzato anteriormente alla L. n. 10 del 1977, gli oneri concessori vanno versati solo in misura pari alla differenza tra quanto oggi dovuto per la nuova destinazione e quanto previsto per la destinazione originaria

  • Home
  • Uncategorized
  • In caso di cambio di destinazione d’uso di un immobile realizzato anteriormente alla L. n. 10 del 1977, gli oneri concessori vanno versati solo in misura pari alla differenza tra quanto oggi dovuto per la nuova destinazione e quanto previsto per la destinazione originaria

Con la sentenza n. 775/2024 del 1° marzo 2024, la prima sezione del TAR di Catania (Pres. Agnese Anna Barone, Giovanni Giuseppe Antonio Dato componente e Calogero Commendatore estensore) ha accolto il ricorso di una società difesa in giudizio dall’Avv. Nazareno Pergolizzi dello Studio Legale Saitta

Il gravame è stato proposto per contestare il calcolo degli oneri di urbanizzazione effettuato da un’amministrazione comunale in occasione del rilascio di un permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso di un immobile edificato negli anni ‘50. Poiché si trattava di una costruzione antecedente all’entrata in vigore della legge n. 10 del 1997 (per la quale, quindi, a suo tempo non erano dovuti oneri di urbanizzazione), secondo il Comune per cambiarne la destinazione d’uso il proprietario dovrebbe oggi versare gli oneri concessori previsti dai regolamenti come se dovesse realizzare l’edificio ex novo.

Il Collegio, tuttavia, ha ricordato che «nel caso di cambiamento di destinazione d’uso, tali oneri vengano calcolati scomputando quanto già originariamente versato, sicché laddove la prima licenza per lavori edilizi sia stata rilasciata anteriormente alla entrata in vigore della l. n. 10/1977 e, pertanto, senza l’effettivo versamento di alcuna somma a tale titolo, non è possibile procedere ad alcuno scomputo di somme (invero mai versate)». Pertanto, in questo caso, sulla base di autorevoli precedenti, «il relativo onere deve ritenersi assolto virtualmente, giacché, in difetto di un’imputazione virtuale del pregresso, alla sopravvenuta disciplina impositiva verrebbe attribuita un’inammissibile applicazione retroattiva, ritenendo così di dovere disapplicare il regolamento comunale che prevede un contributo in tale misura (Cons. Stato, Sez. VI, 2 luglio 2015, n. 3298; T.A.R. Sicilia, sez. dist. Catania, I, 6 novembre 2015, n. 2587)»

Nel caso in esame, pertanto, accogliendo la tesi propugnata dall’Avv. Pergolizzi, i giudici amministrativi hanno reputato come l’interpretazione sostenuta dal Comune non avrebbe tenuto «conto della natura del contributo afferente agli oneri di urbanizzazione che costituiscono un’obligatio propter rem che grava sul soggetto che effettivamente compie l’attività edificatoria onde consentire, in tale tempo, la compensazione del maggiore carico urbanistico da cui scaturisce l’obbligo contributivo, e non sui successivi acquirenti dell’edificio già costruito».

Ragionando diversamente, la funzione compensativa degli oneri di urbanizzazione sarebbe venuta meno, e gli stessi non risponderebbero all’«effettiva esigenza di compensare il carico urbanistico e di realizzare il necessario supporto infrastrutturale, sicché appare preferibile l’orientamento secondo cui deve trovare applicazione il criterio differenziale anche nelle ipotesi in cui l’originaria concessione edilizia è stata rilasciata ratione temporis senza il versamento degli oneri di urbanizzazione».

A seguito di questa sentenza, l’Amministrazione dovrà restituire al ricorrente la differenza tra gli oneri concessori versati per ottenere il rilascio del permesso di costruire e quelli effettivamente dovuti.