๐จ๐ป๐ผ ๐ฑ๐ฒ๐ถ ๐ฟ๐ถ๐ฐ๐ผ๐ฟ๐ฟ๐ฒ๐ป๐๐ถ ๐๐ถ๐๐๐ผ๐ฟ๐ถ๐ผ๐๐ถ ๐ฒฬ ๐๐๐ฎ๐๐ผ ๐ฑ๐ถ๐ณ๐ฒ๐๐ผ ๐ถ๐ป ๐ด๐ถ๐๐ฑ๐ถ๐๐ถ๐ผ ๐ฑ๐ฎ๐น ๐ฃ๐ฟ๐ผ๐ณ. Antonio Saitta, ๐ฑ๐ฒ๐น๐น๐ผ ๐ฆ๐๐๐ฑ๐ถ๐ผ ๐น๐ฒ๐ด๐ฎ๐น๐ฒ ๐ฆ๐ฎ๐ถ๐๐๐ฎ.
Con la sentenza n. 34/2024 del 4 gennaio 2024, la seconda Sezione del TAR di Catania (Presidente ed estensore il Dr. Daniele Burzichelli, componenti Dr. Emanuele Caminiti e Cristina Consoli) ha accolto i ricorsi presentati da alcuni candidati ai concorsi banditi dal Consorzio per le Autostrade Siciliane le cui procedure erano state interrotte perchรฉ, secondo gli organi consortili, โnella fase di espletamento dei concorsi di che trattasi, si รจ verificata la partecipazione come candidati di congiunti di risorse in servizioโ e โtale situazione ha integrato e integra un potenziale conflitto di interessiโ.
Contrariamente a quanto affermato dal Consorzio nei provvedimenti impugnati, secondo il Tribunale, ยซla circostanza che ad una procedura concorsuale partecipino candidati i cui congiunti siano dipendenti dellโAmministrazione che ha indetto la selezione, ovvero soggetti che prestino servizio presso tale amministrazione, non sembra determinare, di per sรฉ, alcuna asimmetria informativaยป.
Assai significativamente, inoltre, il Collegio ha dichiarato di ยซnon condividere il riferimento del Consorzio al concetto di asimmetria informativa potenziale, poichรฉ il congiunto del dipendente o il dipendente dellโAmministrazione non beneficia di alcun irregolare vantaggio per la mera circostanza di essere congiunto di un dipendente o dipendente dellโAmministrazione, mentre circostanza diversa รจ il fatto che egli sia stato, in ipotesi, concretamente agevolato nel corso della procedura. Nรฉ puรฒ ipotizzarsi alcun danno reputazionale se la procedura si sia svolta regolarmente e i vincitori della selezione, ancorchรฉ congiunti di dipendenti o dipendenti dellโAmministrazione, abbiamo obiettivamente dimostrato di essere i concorrenti piรน preparati (dovendo evidenziarsi al riguardo che le prove orali sono pubbliche, potendo, quindi, essere oggetto di scrutinio, da parte della stessa Amministrazione, sia la performance resa dal candidato, sia il comportamento tenuto dalla commissione)ยป.
I giudici, pertanto, hanno concluso affermando che, mancando motivi sia giuridici che di fatto per sospendere le procedure concorsuali, ยซda ciรฒ consegue lโobbligo per lโAmministrazione di determinarsi in ordine a tale selezione concorsuale senza ulteriore ritardoยป