Consiglio di Stato: Dopo la conclusione delle operazioni dell’Organismo Straordinario di Liquidazione, sono dovuti al creditore di un ente locale gli interessi maturati sulla sorte capitale, anche dopo la dichiarazione di dissesto

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Con un’importante sentenza – emessa a conclusione di un complesso giudizio patrocinato dal Professore Antonio Saitta, dello Studio Legale Saitta – il Consiglio di Stato (Sez. V, sent. 14 settembre 2023, n. 8336, Presidente Lotti, relatore Rotondano) ha chiarito quale sia il trattamento dei crediti per gli interessi maturati durante la fase dissesto degli enti.

Oggetto di controversia è il caso di un imprenditore il quale, dopo essere stato soddisfatto del proprio credito per la sorte capitale vantato nei confronti di un Comune in stato di dissesto, aveva chiesto, dopo la conclusione delle operazioni dell’Organismo straordinario di liquidazione, il pagamento degli interessi maturati durante il lungo periodo di attività intercorso tra la dichiarazione di dissesto e quella di effettivo pagamento del credito principale.

In un primo momento, il massimo giudice amministrativo aveva messo in discussione la sentenza di primo grado del Tar Lazio con la quale era stato riconosciuto il diritto alla corresponsione degli interessi maturati durante la fase del dissesto, rinviando gli atti alla Corte costituzionale perché fosse verificata la legittimità costituzionale dell’art. 248, comma 4, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in relazione agli artt. 3, 5, 81, 97, 114 e 118 della Costituzione che, nell’interpretazione corrente, dava ragioni del creditore.

Con la sentenza n. 219 del 2022, però, il giudice delle leggi, accogliendo le tesi svolte dal Professore Saitta, aveva rigettato tutti i dubbi di costituzionalità e, adesso, il Consiglio di Stato ha preso atto degli argomenti svolti dalla Consulta ed ha autorevolmente chiarito i termini della questione.

Il Collegio ha chiarito, che “gli accessori del credito maturano anche successivamente all’apertura della procedura [di dissesto], essendo soltanto non opponibili ed esclusi dalla ammissione alla massa passiva, e che rimanga integra, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della norma di cui all’art. 248, comma 4, T.u.e.l., la facoltà del creditore di esercitare tali diritti nei confronti del Comune, una volta cessato lo stato di dissesto ed esaurita la procedura di gestione straordinaria (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 4 febbraio 2022, n. 794)”.

La pronuncia è molto importante perché tutti coloro i quali vantano crediti nei confronti di enti locali in dissesto possono valutare se accettare le proposte di transazione notificate dagli organismi di liquidazione o insistere per il pagamento integrale dei propri crediti i quali, in mancanza di diversi accordi tra le parti, dovranno essere saldati anche per la parte di interessi maturata durante le operazioni di dissesto, quando l’ente locale sarà tornato in regime di gestione finanziaria ordinaria.