Con sentenza n. 84/2021, depositata il 30 aprile 2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 187-quinquiesdecies del decreto legislativo n. 58/1998 (“Testo Unico della Finanza”), “nella parte in cui si applica anche alla persona fisica che si sia rifiutata di fornire alla Banca d’Italia o alla Consob risposte che possano far emergere la sua responsabilità per un illecito passibile di sanzioni amministrative di carattere punitivo, ovvero per un reato”.
Si tratta di un caso seguito dallo studio Ristuccia Tufarelli & Partners sul quale la Consulta aveva già investito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, essendo la materia trattata da direttive e regolamenti europei. La Grande Sezione, con sentenza 2 febbraio 2021, C-481/19 aveva ritenuto il diritto al silenzio coperto dalla stessa carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. Dopo l’udienza pubblica del 13 aprile in cui hanno preso la parola il professor Antonio Saitta (nella foto a destra) e l’avvocato Renzo Ristuccia (nella foto a sinistra), la Corte Costituzionale ha assunto la decisione in cui si evidenzia come la garanzia dell’indagato a non contribuire alla propria incriminazione valga anche nell’ambito di sanzioni amministrative di coloritura ‘penale’ nel senso fatto proprio da consolidata giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.